IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283;
  Visti gli articoli 7, 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  l'art.  72  del  regolamento  per  l'amministrazione  e   la
contabilita'  del  CNR,  approvato  con  D.P.CNR  n. 13099 in data 21
dicembre 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  304  del  30
dicembre 1994;
  Vista  la deliberazione n. 509 adottata dal consiglio di presidenza
del  CNR  nella  riunione   in   data   20   giugno   1996   relativa
all'approvazione del testo del regolamento per i lavori, le forniture
ed i servizi che possono essere eseguiti in economia;
  Vista  la  nota  prot.  n. 103676 in data 23 settembre 1996 con cui
questo consiglio ha trasmesso al Ministero dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  il regolamento per i lavori, le
forniture ed i servizi che possono essere eseguiti  in  economia,  in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 168/1989;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica, trascorso il termine  di  sessanta  giorni
previsto  dal citato art. 8 della legge n. 168/1989, non ha sollevato
alcuna eccezione in  merito  al  regolamento  di  cui  trattasi,  che
pertanto puo' intendersi approvato;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere:
                              Decreta:
  E'  approvato  l'unito  regolamento per i lavori, le forniture ed i
servizi  che  possono  essere  eseguiti  in  economia  del  Consiglio
nazionale delle ricerche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art. 8, comma 4, della legge n.
168/1989.
   Roma, 3 febbraio 1997
                                                Il presidente: GARACI