IL PRESIDENTE Visto l'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283; Visti gli articoli 7, 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 72 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' del CNR, approvato con D.P.CNR n. 13099 in data 21 dicembre 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994; Vista la deliberazione n. 509 adottata dal consiglio di presidenza del CNR nella riunione in data 20 giugno 1996 relativa all'approvazione del testo del regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia; Vista la nota prot. n. 103676 in data 23 settembre 1996 con cui questo consiglio ha trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 168/1989; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 8 della legge n. 168/1989, non ha sollevato alcuna eccezione in merito al regolamento di cui trattasi, che pertanto puo' intendersi approvato; Ravvisata l'opportunita' di provvedere: Decreta: E' approvato l'unito regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989. Roma, 3 febbraio 1997 Il presidente: GARACI